Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) sta finalmente entrando a regime, dopo essere stato istituito nel 2019 e ciò sta determinando un crescente interesse professionale verso le procedure di sovraindebitamento e la gestione della relativa crisi.

Per capire meglio l’argomento dobbiamo prima di tutto chiarire alcuni concetti citati dal decreto legislativo, che introduce nel panorama professionale la nuova figura professionale del “Gestore della crisi”.

 

La crisi da sovraindebitamento

Il primo concetto da affrontare è relativo al sovraindebitamento. Cosa si intende infatti con questo termine? Il Codice della Crisi lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il debitore che si trovi quindi in questa situazione secondo le nuove norme può avviare la procedura di sovraindebitamento, cioè richiedere la possibilità di pagare i propri debiti in modo diverso rispetto a quanto previsto dai contratti sottoscritti.

Questa procedura inizia con la domanda all’organizzazione che si occupa della gestione della crisi, cioè l’Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC). L’OOC è un ente indipendente e imparziale, a cui possono rivolgersi i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali e sono perciò soggetti alle azioni dei creditori.

L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista,  il "Gestore della crisi" appunto, per assistere il debitore nel pagamento dei propri debiti e nella conseguente soddisfazione dei creditori.

 

Il “Gestore della crisi” da sovraindebitamento

Per diventare “Gestore della crisi” occorre essere iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa, predisposto dal Ministero della Giustizia da Gennaio 2023 ed utilizzato dagli uffici giudiziari a partire da Aprile.

L'iscrizione all’albo è consentita agli avvocati, ai commercialisti ed esperti contabili e ai consulenti del lavoro, a patto che abbiano però assolto gli obblighi formativi prescritti per legge.

È ammessa anche l'iscrizione da parte di studi professionali associati e società tra professionisti.

Per gli iscritti agli ordini professionali degli avvocati, commercialisti ed esperti contabili e notai, il requisito formativo consiste in un corso di 40 ore organizzato dagli enti accreditati (università, camere di commercio, ordini professionali, …).

L’obbligo formativo deve essere assolto prima della presentazione della domanda.

Le Linee Guida generali per la definizione dei programmi formativi non elaborano degli specifici programmi dei corsi ma individuano solo i concetti generali su cui deve vertere la formazione.

Il corso promosso da Form&Lex, ente accreditato presso il MEF tramite l’OCC degli Avvocati di Pesaro, si avvale anche della collaborazione dell’Università di Pescara, che si è occupata del coordinamento scientifico del corso ed annovera tra i suoi docenti relatori esperti ed autorevoli in materia, tra cui magistrati ed avvocati che già hanno fatto parte di commissioni e gruppi di studio a livello nazionale, sin dall’introduzione della normativa.

Per completare il quadro formativo, va poi segnalato che la normativa prevede anche un aggiornamento biennale, da svolgersi entro i 2 anni successivi alla data di iscrizione all’Albo, necessario per mantenere il diritto di iscrizione.

La procedura di iscrizione all’Albo ha un costo di 150 euro, da pagare una tantum.

Per accedere alla procedura da sovraindebitamento il debitore sarà tenuto a versare un compenso, che sarà utilizzato per pagare il Gestore della Crisi e l’OOC.  L’importo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all’entità del passivo e dell’attivo realizzato.

Ci auguriamo di assistere in futuro alle positive novità che la norma si prefigge di ottenere nella gestione dei debiti, sia per il debitore che per i suoi creditori.