Il revisore contabile è un professionista, che può essere sia un lavoratore autonomo che un dipendente di uno studio, esperto in contabilità che verifica la corrispondenza della contabilità tenuta da un’azienda a quanto previsto dalla normativa sia nazionale che internazionale.

Se in alcuni casi, la scelta di affidarsi ad un revisore contabile è puramente volontaria, in altri le aziende sono obbligate per legge a far rivedere i conti. In questi casi il termine più appropriato sarebbe quello di revisore legale, ossia un revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In ambito comune i due termini sono a volte usati come interscambiabili, anche se i revisori legali sono regolamentati da una normativa specifica.

Tra i soggetti obbligati alla revisione legale dei conti troviamo ad esempio Società per azioni, enti giuridici con partecipazione di enti locali, Società a responsabilità limitata che superano i 120.000 euro di capitale sociale, …

In questi casi ci si deve affidare quindi esclusivamente a professionisti iscritti all’apposito registro.

L’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, che può avvenire dopo 3 anni di tirocinio professionale e con il superamento di un esame di Stato, non coincide però con il termine degli obblighi a carico del professionista iscritto.

 

L’aggiornamento professionale dei revisori

Una direttiva CE del 2006, recepita in Italia nel 2010, ha infatti introdotto la formazione professionale obbligatoria continua a carico dei revisori legali dei conti.

Il fine della direttiva è di garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori, assicurando quindi che gli incarichi di revisione siano svolti correttamente, a garanzia della corretta ed efficace revisione dei bilanci anche in un quadro di coerenza a livello europeo.

L’obbligo riguarda tutti gli iscritti al Registro, indipendentemente dal fatto che stiano o meno operando effettivamente come revisori.

Il programma di aggiornamento viene definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e prevede l’acquisizione di 20 crediti formativi all’anno, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la Revisione legale (le cosiddette materie del Gruppo A), ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

I restanti crediti possono essere conseguiti anche nelle materie non caratterizzanti (materie del Gruppo B e C).

Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.

I revisori hanno la possibilità di assolvere l’obbligo della formazione continua rivolgendosi a tre diverse categorie di soggetti:

  • gli enti di formazione accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
  • lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, tramite una piattaforma per la formazione a distanza;
  • gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo.

 

Il revisore ha l’obbligo di conseguire i 20 crediti formativi entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, il D.lgs. n. 39/2010 all’art. 24, comma 1, prevede varie tipologie di procedure sanzionatorie, come ad esempio ammende pecuniarie a partire da 1.000 euro,  sospensione dal Registro o revoca dagli incarichi di revisione legale.

E’ buona norma quindi tenere sempre sotto controllo la situazione formativa, per non incappare in spiacevoli situazioni e mantenere intatta la possibilità di operare come revisore legale.